Chi può certificare la perdita di possesso
La perdita di possesso auto può essere richiesta dall’intestatario del mezzo. Se questi è una persona giuridica è legittimato ad agire il legale rappresentante della ditta o società.
Come abbiamo visto dalla casistica sopra esposta, la perdita di possesso può essere richiesta anche dagli eredi dell’intestatario, anche se questi hanno formalmente rinunciato all’eredità. Può altresì essere richiesta dal procuratore legale e dal curatore fallimentare.
La richiesta può essere presentata anche da altro soggetto munito di delega e identificato tramite un documento di identità/riconoscimento. In questo caso occorre predisporre ed allegare anche questo modello di delega insieme ad una copia di un valido documento di identità dell’intestatario del mezzo.
Nel caso in cui il veicolo sia cointestato, ad esempio ai due coniugi, la richiesta può essere fatta anche solo da uno degli intestatari. Tuttavia nel caso in cui si faccia ricorso alla dichiarazione sostitutiva, questa deve essere firmata da tutti gli intestatari.
Perdita di possesso auto: come posso richiederla?
Perdita di possesso veicolo: in quali casi può essere richiesta e come
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Se continui ad essere l’intestatario della tua vecchia auto, ma per qualche motivo non ne hai più la disponibilità (ti è stata rubata, sequestrata, pignorata, ecc.), è necessario che tu richieda al Pra – Pubblico Registro Automobilistico – l’annotazione della perdita di possesso auto. Solo così riuscirai a sottrarti al pagamento non solo del bollo auto, ma anche di eventuali contravvenzioni. In questo articolo ti spieghiamo chi può richiedere la perdita di possesso auto, in quali casi è possibile farla e soprattutto con quali modalità e costi.
Perdita di possesso auto per altri motivi
La perdita di posseso può essere altresì richiesta in caso di:
FALLIMENTO
In questo caso occorre disporre della sentenza di fallimento in in copia conforme o oppure della dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data della sentenza;
SEQUESTRO
Occorre disporre della copia originale del provvedimento di sequestro disposto dall’amministrazione giudiziaria (civile o penale) o dalla Pubblica Amministrazione (ad es. sequestro dell’Agenzia delle Entrate), oppure della copia conforme o della oppure dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data del sequestro;
PIGNORAMENTO
Produrre e consegnare il Verbale di pignoramento in originale o copia conforme oppure la dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data del pignoramento;
CONFISCA AMMINISTRATIVA O PENALE
in una simile ipotesi occorre produrre il Provvedimento di confisca emesso dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria in originale o in copia conforme, oppure dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data della confisca;
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE (o altro organo giurisdizionale)
In questo caso occorre produrre la copia conforme della sentenza che dichiara la perdita di possesso del veicolo oppure allegare dichiarazione di copia conforme. La data di decorrenza dell’evento coincide con la data di avvenuta perdita di possesso indicata nella sentenza (in mancanza si farà riferimento alla data di emissione della sentenza);
CONSEGNA A RIVENDITORE IRREPERIBILE O FALLITO
Qui basta produrre la dichiarazione sostitutiva, mentre la data di decorrenza dell’evento coincide con la data di annotazione al PRA della stessa dichiarazione.
Chiaramente possono sussistere altre ipotesi di perdita di possesso non rientranti nelle casistiche sopra indicate.
Ganasce Fiscali: stiamo parlando del fermo amministrativo dell’auto a seguito di somme non pagate.
Ganasce Fiscali: stiamo parlando del fermo amministrativo dell’auto a seguito di somme non pagate.
La storia è tristemente sempre la stessa: ci dimentichiamo di pagare una multa, un bollo o un qualsiasi debito all’Agenzia delle Entrate e – dopo 60 giorni dall’invio della cartella esattoriale – si procede con il fermo amministrativo.
Solo che, nonostante l’Agenzia sia sempre molto attenta a esigere i pagamenti, non è sempre altrettanto attenta nel notificare i fermi amministrativi: può succedere allora che semplice controllo da parte della stradale si trasformi in un incubo, con multa (salata) amministrativa e confisca del veicolo.
Come funziona il fermo amministrativo?
Il fermo è previsto per i debitori insolventi e consiste nel blocco dei veicoli intestati, che non potranno circolare per strada, non possono essere radiati dal PRA, esportati all’estero o demoliti.
Quando il contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni di tempo per pagare, al termine dei quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha la facoltà di attivare il procedimento di fermo, che viene comunicato attraverso un preavviso.
A questo punto il debitore ha altri 30 giorni di tempo per sanare la sua posizione (pagando, rateizzando o attivando provvedimenti di sgravio o sospensione) al termine dei quali si procede all’iscrizione vera e propria del fermo: il veicolo non è più utilizzabile.
Cosa succede dopo?
Una volta emesso il fermo può essere eliminato solo a fronte del pagamento completo; se il proprietario non salda il debito, l’Agente può disporre addirittura il pignoramento del mezzo e la vendita all’asta.
Tuttavia ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione: in primo luogo, il fermo non può avvenire per cartelle esattoriali inferiori agli 800 euro. Inoltre, per i debiti sotto i 1000 euro il pagamento deve essere sollecitato obbligatoriamente 2 volte, il primo dei quali deve avvenire dopo almeno 120 giorni dal preavviso ricevuto.
Nel caso il veicolo sia necessario per lavorare, e sia quindi strumentale alla sussistenza, il debitore può richiedere la sospensione del provvedimento allegando però tutta la documentazione per dimostrare che l’utilizzo del mezzo sia assolutamente indispensabile.
Fermo Auto 2019: cosa fare con le ganasce fiscali
L’Agenzia delle entrate invierà al contribuente sia questi un lavoratore autonomo, persona fisica con o senza partita iva o impresa un accertamento fiscale contenete una somma da corrispondere entro 60 giorni dalla regolare notifica comprensiva di sanzioni ed interessi. Già a questo punto si apre un mondo fatto di vizi nella notifica degli atti dell’agenzia delle entrate che può portare all’annullamento della cartella.
Passiamo oltre e diamo per scontato che non vi siano vizi nell’accertamento e che la riscossione continui ed il contribuente entro 60 giorni non paghi i debiti e non presenti ricorsi in commissione tributaria. Dopo il mancato pagamento l’agenzia delle entrate avvierà il processo di riscossione e attenderà ulteriori 30 giorni, decorsi i quali affiderà all’agenzia delle riscossione (la vecchia Equitalia) l’esazione coattiva del debito.
In gergo si chiamano anche ganasce fiscali ma alla fine il termine che scendo me rende più l’idea resta il fermo amministrativi. Le ganasce restano sempre le ganasce alle ruote per me.
Il preavviso di fermo non è un atto richiesto dalla legge tuttavia è la stessa agenzia delle entrate a invitare i propri organi accertatori ad informare dell’imminente provvedimento di fermo sul veicolo del contribuente debitore. Questo si evince dalla nota del 9 aprile 2003 n. 57413 dell’agenzia delle entrate.
Si può vendere l’auto prima del fermo e dopo il preavviso?
Come evitare il fermo amministrativo dell’auto? Questo articolo vuole spiegare, informare ed indicarvi soluzioni legali idonee a contrastare lo strapotere della EX-Equitalia oggi Agenzia delle Entrate e Riscossioni.
Ecco quello che potrebbe capitarvi:
Il Sig. Rossi riceve un preavviso di fermo amministrativo sull’auto da parte di Agenzia Entrate Riscossione. Sapendo che solo se l’auto risulta a lui intestata potrà essere sottoposta al blocco, pensa di intestarla alla moglie. Per non fare le cose troppo “sporche” evita la donazione e simula una vendita, stabilendo un corrispettivo minimo che, successivamente, si fa bonificare dal conto della donna sul proprio. È valido un comportamento di questo tipo per evitare le ganasce fiscali? Si può vendere l’auto prima del fermo e dopo il preavviso? E’ possibile ed è legale ?
L’intestazione fittizia del mezzo è certamente un sistema che può servire, in astratto, per evitare il fermo auto. Inoltre, la legge che impone di annotare sul libretto di circolazione ogni uso continuativo dell’auto altrui, che si protrae per almeno 30 giorni di seguito, non vale tra familiari conviventi e, quindi, anche tra coniugi; pertanto ben potrebbe il marito continuare a circolare con l’auto formalmente intestata alla moglie . Tuttavia, perché la cessione dell’auto, volta ad evitare il fermo, sia valida è necessario che avvenga prima della notifica del preavviso di fermo. Dopo questo atto, infatti, l’intestazione risulta chiaramente in frode alla legge, eseguita cioè per eludere la misura cautelare; pertanto può essere revocata. Difatti – riconosce la Cassazione – si presume che marito e moglie o i due conviventi, legati perciò da un vincolo sentimentale di convivenza, comunichino tra loro circostanze che riguardano la vita in comune. Per cui, l’acquirente dell’auto ben è a conoscenza della situazione di incombente fermo amministrativo; non si può escludere la sua ignoranza sul fatto. Ed è proprio questa consapevolezza che consente la revoca della vendita.
Le cose sono ancora più semplici in caso di donazione dell’auto: in tal caso, infatti, il creditore (Agenzia Entrate Riscossione) non deve dimostrare la consapevolezza del terzo relativamente al debito del donante; così può revocare l’atto di cessione senza dover fornire troppe dimostrazioni.
Come verificare se c’è un fermo amministrativo Equitalia sull’auto
Come verificare se c’è un fermo amministrativo Equitalia sull’auto
Per verificare se c’è un fermo amministrativo sull’auto si può fare richiesta all’ACI per una visura di una targa.
Il costo della pratica è di 6 euro, e può essere richiesta online o presso sedi ACI o agenzie di pratiche auto.
Per cui se state per comperare un’auto di seconda mano, prima dell’acquisto assicuratevi attraverso la visura della targa che non sia sottoposta a fermo.
Per il bollo, fino a quando il veicolo è sottoposto a fermo, non sarà possibile pagarlo, vi conviene pertanto dichiarare la perdita del possesso del veicolo, seguendo le regole regionali per la riscossione del bollo auto.
Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, se il veicolo è parcheggiato in un box privato, questa può anche non essere pagata. Se invece il veicolo è parcheggiato in strada, in caso di sinistro, se l’assicurazione non è stata pagata, non sarà possibile avere il rimborso.
Quando si incorre nel fermo amministrativo auto?
Quando si incorre nel fermo amministrativo auto?
I fermi amministrativi vengono imposti solo per debiti che superano un importo di 800 euro. La procedura prevede una comunicazione formale al debitore e invia una notifica di preavviso del fermo amministrativo per un veicolo a motore del debitore.
Vi sono poi tre specifici casi:
debiti tra 800 e 2.000 euro: fermo amministrativo su un solo veicolo;
debiti tra i 2.000 e 10.000 euro: fermo su massimo 10 veicoli;
debiti oltre i 10.000 euro: può essere sottoposto a fermo l’intero parco veicoli del debitore.
Per debiti sotto i 1000 euro devono essere inviati due solleciti di pagamento, il primo a 120 giorni di distanza dalla comunicazione di preavviso.
Fermo amministrativo: le novità introdotte negli ultimi anni
Dallo scorso 22 ottobre 2015 la rateizzazione non blocca le ganasce fiscali.
Per cui, se un tempo la revoca del fermo amministrativo avveniva al momento del pagamento della prima rata, ed era dunque possibile dilazionare il debito, ora non è più possibile: la revoca parte solo al momento del pagamento dell’ultima rata. Unica eccezione è fatta quando il veicolo sia strumentale all’impresa o al professionista.
Se invece la rateizzazione viene accettata prima che il fermo diventi esecutivo, allora non è possibile procedere alle ganasce fiscali per tutta la durata della dilazione.
Fermo amministrativo auto: il bollo si paga comunque?
Fermo amministrativo auto: il bollo si paga comunque?
Per i veicoli sottoposti alle cosiddette ganasce fiscali, ovverosia, al fermo amministrativo non vige l’obbligo di pagamento del bollo.
Si è dunque esentati dal pagamento del bollo, ossia la tassa di circolazione, per quei veicoli di cui si è perso il possesso o la disponibilità.
Questo vale anche in casi in cui la normativa regionale contrasti con quella nazionale: la Consulta si è infatti espressa chiaramente al riguarda definendo incostituzionali quelle norme regionali, come nel caso delle Marche, che pretendono di legiferare su questioni di ordine nazionale.
Cosa devo fare se arriva il fermo amministrativo auto da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione? Il bollo va pagato lo stesso?
Cosa devo fare se arriva il fermo amministrativo auto da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione? Il bollo va pagato lo stesso?
Un provvedimento di fermo amministrativo per auto e moto è stato emesso nei vostri confronti e volete sapere come cancellarlo?
Di solito il fermo amministrativo per auto e moto lo emette l’ente di riscossione ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione. Le procedure del fermo amministrativo valgono però per tutte le agenzie di riscossione sul terreno nazionale.
Questo provvedimento comporta il divieto di circolazione per il proprio veicolo; lo scorso anno sono state introdotte delle novità nelle procedure, inoltre sono nate molte questioni sulla obbligatorietà del pagamento del bollo anche per veicoli sottoposti a fermo amministrativo.
Vediamo nello specifico tutte le novità.
Fermo amministrativo auto: cos’è e cosa comporta?
Se vi viene recapitata una cartella esattoriale, dall’ex Equitalia o da un qualsiasi altro ente preposto alla riscossione, e questa non viene pagata entro 60 giorni, scatta un procedimento cautelare, e poi esecutivo, di blocco dei veicoli a motore.
Sono le procedure cosiddette di ganasce fiscali, attivate in seguito all’insolvenza di un debito, prese per cautelare il creditore.
Oggetto del blocco sono tutti i veicoli a motore intestati al debitore: automobili, moto, scooter, macchine agricole, pullman, ecc.
Il fermo comporta il divieto di circolazione su strada, l’impossibilità di radiare il veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di demolirlo o esportarlo all’estero.
Il veicolo potrà essere venduto, ma i divieti rimarranno in vigore anche per il nuovo proprietario fino a quando il debito non verrà ripagato.
Chi contravviene alle regole incorre in una sanzione amministrativa che va dai 1.988 ai 7.953 euro, oltre ovviamente al sequestro del veicolo.
Dove può sostare un veicolo sottoposto al sequestro amministrativo
i veicoli sottoposti a sequestri/fermi amministrativi devono essere tenuti in posti chiusi al pubblico passaggio (garage, box, giardini privati o aree condominiali, ecc). Il lasciare il veicolo in dette condizioni può portare a sanzioni in quanto la sosta, anche se prolungata nel tempo, è considerata un momento della circolazione.
Veda gli art. 213/214 codice della strada.
Possono essere mossi con un carro attrezzi da parte del proprietario / custode dopo aver informato l’organo di polizia che si vuole spostare in modo tale da notificare altro verbale di sequestro in sostituzione del precedente con indicato il nuovo luogo di deposito. L’art. 213 è chiaro.

