Ganasce fiscali Equitalia
In caso di debiti Equitalia, l’opzione di pagamento a rate delle cartelle esattoriali non cancella fermi ed ipoteche già in essere.
Tuttavia, la richiesta di un piano di rateazione consente la sospensione delle ganasce fiscali come ad esempio il blocco auto o veicolo o moto: a consentirlo è la circolare 105/2016 dell’agente della riscossione, operativa dal 15 febbraio 2016 ed applicabile ai contribuenti che accedono a un piano di dilazione e che hanno versato la prima rata.
Il tutto, grazie ad un accordo con il PRA, che permette la circolazione del veicolo.
E’ bene ricordare che, nonostante l’accoglimento dell’istanza di pagamento a rate, le ganasce in essere non vengono eliminate ma soltanto sospese, rimanendo attive fino al fino al pagamento dell’ultima rata (circolare 98/2015), così come disposto dal decreto legislativo n. 159/2015 di riforma della riscossione esattoriale.
Fermo amministrativo sulla macchina da lavoro
l cosiddetto blocco dell’auto da parte di Equitalia: illegittimo se si riesce a dimostrare che il mezzo serve per lavorare.
Equitalia non può iscrivere il fermo amministrativo sull’auto di proprietà del contribuente se questa serve per l’esercizio dell’attività d’impresa o della professione.
Lo prevede il testo unico sulla riscossione per come modificato nel 2013 dal “Decreto del Fare”.
Con lo stesso Decreto Legge cambiarono anche le procedure di notifica del provvedimento: il debitore ha diritto a ricevere una comunicazione preventiva 30 giorni prima del fermo amministrativo dell’auto.
In passato Equitalia era semplicemente tenuta a inviare un preavviso di fermo 20 giorni prima dell’atto che sarebbe proceduto, in automatica, portando con sé le famose ganasce.
Agenzia Entrate e Equitalia, differenze
L’agenzia delle Entrate Riscossione potrà accedere direttamente sui conti dei contribuenti al fine della riscossione delle somme inevase.
Questo significa più potere all’esattore, siamo braccati in un labirinto, non mettiamo in dubbio il pagamento delle imposte va eseguito, ma pagare multe triplicate o contenziosi di vecchia data moltiplicati al 200% in più non è democratico! E il fermo amministrativo sulle auto dove va a finire?
Agenzia delle Entrate Riscossione gestisce il fermo amministrativo sulle auto, in arrivo milioni di preavvisi di fermo amministrativo e richiesti di pignoramento!
Equitalia chiude con il Decreto Legge n.193/2016 passa tutto il contenzioso all’Agenzia delle Entrate Riscossione che subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con poteri più elevati.
Fermo amministrativo Fiscale, di cosa si tratta?
Il fermo fiscale è uno dei meccanismi a disposizione del Fisco per sanzionare il contribuente indebitato fino alla restituzione del dovuto.
In pratica, con tale espressione si intende l’ azione esecutiva dell’ ente deputato alla riscossione con cui si blocca l’ uso del veicolo di proprietà di chi non è in regola con il pagamento delle tasse. Infatti, da molti – gergalmente – il provvedimento è chiamato: “ganasce fiscali“.
Altra cosa è, invece, il fermo amministrativo (anche se non è raro che anche quello fiscale venga chiamato così), applicato, in caso di gravi violazioni del codice della strada, da parte delle autorità amministrative (la polizia municipale, per esempio).
Rottamare auto con fermo amministartivo
Il fermo amministrativo di un’auto è una sanzione applicata dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Comune, Inps, ecc..) nei confronti del proprietario di un’auto in caso egli abbia contratto dei debiti nei loro confronti.
Le conseguenze di un fermo amministrativo su un’auto sono:
divieto assoluto di circolazione del veicolo per il periodo specificato
divieto di radiazione, demolizione o esportazione del veicolo
possibile vendita forzata del veicolo da parte di Equitalia, in caso di difetto di pagamento
È possibile invece vendere il veicolo, ma l’acquirente dovrà anche farsi carico del fermo amministrativo dell’auto.
Posso contestare il fermo amministrativo su auto cointestata?
E’ illegittimo iscrivere un fermo amministrativo su un’auto cointestata anche a un soggetto non debitore. Ciò perché la misura cautelare finirebbe per pregiudicare anche quest’ultimo il quale, pur essendo completamente estraneo all’inadempimento, non potrebbe più circolare. Sicché l’agente della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo solo a condizione che il proprietario dell’auto sia anche il debitore che non ha pagato le cartelle esattoriali.
Tale affermazione è stata condivisa anche dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte secondo cui è illegittimo il fermo sull’auto in comproprietà. E’ cioè «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un’auto comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l’agente della riscossione.
Come abbiamo anticipato la gran parte dei giudici condivide l’interpretazione secondo cui l’Esattore non può bloccare l’auto in comproprietà. Il che fa agevolmente desumere che, se vuoi evitare il fermo amministrativo, puoi cointestare il mezzo ad un familiare. In teoria, però, trattandosi di una vera e propria donazione della metà del valore del bene, potrebbe essere un atto potenzialmente revocabile entro cinque anni dalla sua realizzazione. A prevederlo è lo stesso codice civile che consente la revocatoria di tutti gli atti a titolo gratuito (tra cui appunto la donazione) quando questi comportano un depauperamento dei beni del debitore. In alternativa l’agente della riscossione dovrebbe agire con l’azione volta a dimostrare la simulazione dell’atto.
Il fermo giudiziario o giudiziale
Quando scatta il fermo giudiziario sull’automobile? Il fermo giudiziario scatta quando un organo di Polizia ci contesta una grave infrazione al codice stradale, come positività all’alcool test, incidenti, circolazione con assicurazione scaduta, o revisione non più valida
Oltre alla multa, viene redatto un fermo auto che in genere è di 3 mesi, con affido del veicolo al guidatore o al proprietario del veicolo. Lo stesso deve custodirlo e mantenerlo nello stesso stato in cui gli è stato affidato e consegnato per la custodia.
Il Fermo amministrativo è diverso dai comuni fermi fiscali emessi prima da Equitalia, ed ora dall’Ufficio delle Entrate Riscossioni.
Questo tipo di fermo non viene trascritto al P.R.A, per inadempienza dell’Organo di Polizia, e l’auto in caso di vendita sembra pulita, anche se si fa una visura della targa al P.R.A., perciò in questi casi, sta nella correttezza del proprietario dire o non dire di questo reale problema, ben più grave dei fermi amministrativi fiscali che tutti oramai conoscono.
Un veicolo gravato da fermo amministrativo giudiziale o giudiziario, NON può essere venduto , vi è un nominato custode e lo stesso deve mantenerla in essere, non venderla ne farla sparire pena denunce giudiziarie.
Come verificare se un veicolo ha fermo giudiziario?
Purtroppo come detto non si può verificare, siete voi a dovercelo dire.
In questi casi informiamo l’utente che noi non trattiamo questo tipo di fermo e non acquistiamo questo tipo di auto
Pignoramento auto cointestata
E’ possibile pignorare un’automobile cointestata a due o più persone?
Pignoramento auto Come abbiamo visto precedentemente il pignoramento auto viene eseguito con una notifica inviata al debitore, e con successiva trascrizione dell’atto di pignoramento in cui vengono indicati tutti i dati necessari per procedere alla registrazione nei pubblici registri.
Stando a quanto stabilito dalla Cassazione anche se il veicolo risulta cointestato a due soggetti di cui solo uno è insolvente verso il creditore, il bene può essere sottoposto a pignoramento.
La confisca del veicolo risulta impossibile solamente se l’auto è intestata ad un soggetto diverso dal responsabile, in altre parole nel caso in cui la macchina cointestata non veda il debitore fra i proprietari. La situazione cambia letteralmente nel caso di fermo da parte di Equitalia.
Cosa succede in caso di fermo amministrativo Equitalia?
In questo caso, stando a quanto stabilito, se il veicolo risulta cointestato a due soggetti di cui uno solo è insolvente verso lo Stato o un ente pubblico, il fermo coinvolgerebbe entrambi i proprietari, di fatto impedendo anche al cointestatario di circolare. Pertanto questo tipo di fermo, chiamato anche “ganasce fiscali” non può essere applicato se l’auto è cointestata a un soggetto non debitore.
In qualsiasi altro caso il veicolo verrà messo in stato di fermo (rimarrà quindi di proprietà del debitore ma non potrà circolare) fino a quando tutte le cartelle contestate non saranno saldate. Teniamo comunque presente che il fermo, il sequestro e la confisca sono tre provvedimenti diversi.
Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione
In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo.
Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo.
In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano.
Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento.
NB: L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.
Perdita di possesso auto: quanto costa
Per chiedere l’annotazione della perdita di possesso con rilascio di CdP, occorre pagare l’imposta di bollo per registrazione al PRA che è pari a:
32,00 euro (se si utilizza il CdP cartaceo o il CDPD come nota di presentazione)
48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione).
Nel caso in cui si richieda la perdita di possesso senza rilascio del CdP, i costi sono di
16,00 euro se si presenta il Certificato di Proprietà in sede di richiesta;
32,00 euro se si utilizza invece il modello NP3C.
Chiaramente se ci si rivolgere ad una delegazione ACI o ad una agenzia di pratiche auto, occorre aggiungere il costo relativo al servizio di intermediazione.
Il pagamento si effettua in contanti o con bancomat (non sono accettate carte di credito né carte BancoPosta).
Cosa accade se non si registra la perdita di possesso
Nel caso in cui pur non registrando la perdita di possesso del veicolo si decidesse comunque di non pagare la tassa, le conseguenze sarebbero inevitabili.

