Bollo auto dovuto anche in caso di fermo amministrativo fiscale.

Bollo auto dovuto anche in caso di fermo amministrativo fiscale. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 192/2018.
Bollo auto, si paga anche in caso di fermo amministrativo

Bollo auto dovuto anche in caso di fermo amministrativo, qualora sia di natura fiscale e qualora lo richieda la Regione. È questo quanto confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 5 novembre 2018.

Non sempre in caso di fermo amministrativo è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto, perché così come sottolineato nella pronuncia della Corte, non si paga per legge soltanto in caso di “ganasce” dovute a violazioni del Codice della Strada.

In tal caso è la legge che ha istituito il bollo auto a prevedere esplicitamente l’esenzione dal pagamento del bollo in caso di fermo amministrativo. Al contrario, nel caso in cui il blocco dell’auto sia dovuto ad inadempimenti di natura fiscale, è legittima la richiesta di pagamento dell’importo da parte della Regione.

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Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

E’ possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), al costo di Euro 6,00 o tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).

Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.

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Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale

Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.

Il veicolo, infatti:

non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

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Perché NON ritiriamo autoveicoli più vecchi di 11 anni.

Noi compriamo autoveicoli, gravati da fermo amministrativo anni 2008 – 2019

Perché NON ritiriamo autoveicoli più vecchi di 11 anni.

Il ritiro da parte nostra di autoveicoli, gravati da Fermo Amministrativo, è finalizzato a destinarli al solo utilizzo, che permette la normativa A.C.I / P.R.A – DSD0011454/09. Dove rende possibile il ritiro e la gestione di questi veicoli a Enti o ditte preposte, tra cui i Soccorsi Stradali, come siamo noi. Dopo il perfezionamento del ritiro e la presa in carico sui registri contabili, la ditta può utilizzare il veicolo solo per la derivazione di ricambi usati, vendita di parti singole, o cessione del veicolo intero a terzi, ma sempre per questo specifico uso.

La richiesta di ricambi, parti di carrozzeria o motori per veicoli, sia in Italia od anche all’estero, oramai va a riferirsi prevalentemente a veicoli non più vecchi di 10 anni. Raramente vi è richiesta di ricambi usati per veicoli sotto all’anno 2007, anche per via delle normative antinquinamento, che penalizzano la circolazione dei veicoli Euro 2 e 3 e per il loro basso valore commerciale.
Questa mancata richiesta di ricambi per i veicoli più datati, assommato alle spese di acquisto, ritiro con carro attrezzi, più spese di registrazione, fatturazione e presentazione della pratica di cessazione dalla circolazione del veicolo da P.R.A (circa 750 Euro), ci impedisce di valutare il ritiro di veicoli in fermo amministrativo più vecchi di 10 anni. Ovviamente ce ne dispiace.

Valutiamo a volte veicoli in Fermo Amministrativo più vecchi di 10 anni, se sono veicoli valorizzati da situazioni particolari, come: auto d’epoca, auto rare, auto di pregio, fuoristrada, suv, 4×4, pik Up o veicoli con attrezzature specifiche.

Perciò, se avete un veicolo datato, che rientra in questi standard (più vecchio di 10 anni), gravato da problemi di fermo amministrativo, ipoteca, problemi ereditari, fallimenti e ritenete, che abbia, comunque, un valore perché è “particolare”, provate a proporcelo.
Veicolo gravato da Fermo Amministrativo, cosa fare? Posso usarla? Posso venderla? Ritenete più opportuno vendere, siete nel posto giusto! Noi potremo offrirvi una rapida e ottima valutazione per il vostro autoveicolo gravato da: Fermo Amministrativo – preavviso di Fermo Amministrativo – Ipoteca – insoluto Bancario.
Per ottenere una quotazione ci basta una vostra dettagliata descrizione del vostro veicolo.
Contattaci al 3270433320 3270433320 o a mezzo Whats App o e-mail a info@autofermoamministrativo.it

Per una più esatta valutazione su autoveicoli gravati da fermo amministrativo, descrivetecelo al meglio, con più informazioni possibili: marca, modello, allestimento, anno di immatricolazione, diesel o benzina, cilindrata, km percorsi, lo stato d’uso del motore, cambio, carrozzeria, interni, e in linea di massima dove si trova.
In pochi minuti avrete di ritorno la nostra iniziale valutazione senza nessuna perdita di tempo da parte vostra.
Valutazione iniziale, che sarà migliorabile se altri “acquisto auto in fermo amministrativo” fanno meglio di noi.

I nostri punti di forza sono: ottime quotazioni, riservatezza, serietà, ritiro eseguito da noi presso di voi con un pagamento immediato (anche contanti) dal centro al nord Italia.

Ci teniamo a sottolineare, che essendo una ditta preposta (al momento l’unica sul mercato), offriamo una regolare e sicura gestione sul ritiro e acquisto di un veicolo, gravato da fermo amministrativo.
Con ciò, avrete anche la sicurezza e trasparenza sulle pratiche, presentate al P.R.A. (pubblico registro automobilistico)

Molto importante! I fermi amministrativi non sono tutti uguali. Ci sono Fermi amministrativi FISCALI e GIUDIZIALI.
Noi trattiamo e ritiriamo solo veicoli, gravati da FERMO AMMINISTRATIVO “FISCALE”, derivato da imposte, tasse, crediti o cartelle esattoriali non pagate. Per i fermi amministrativi “GIUDIZIALI” quelli, derivati da alcool test, mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, etc. etc. NON LI VALUTIAMO ne li TRATTIAMO, essendo veicoli non vendibili, perché gestiti da Autorità Giudiziale. Su questa tipologia di provvedimenti possiamo solo fornirvi informazioni sulle possibili procedure

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Sanzioni per chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Se durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente:

– una sanzione amministrativa da euro 1.988 ad euro 7.953;

– la revoca della patente;

– la confisca del veicolo.

In definitiva, semplicemente leggendo le due norme (articolo 86, comma 3, del dpr n. 602 del 1973 e articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada) la conclusione sarebbe quella di applicare a chiunque  circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.988 ad un massimo di euro 7.953 più la revoca della patente più la confisca del veicolo.

Tuttavia sono possibili altre interpretazioni (come quella del ministero dell’Interno che esclude, dandone la motivazione, ogni tipo di sanzione a chiunque circoli con veicolo sottoposto a fermo fiscale dato che il nuovo articolo 214 si riferisce e sanziona solo chi è stato nominato custode del veicolo).

Fino a che non sarà fatta chiarezza (o correggendo le norme o con sentenze che chiariscano l’interpretazione delle stesse), resta la circolare del ministero dell’Interno secondo cui chi circola con veicolo sottoposto a fermo fiscale non può venire sanzionato con le sanzioni previste dal nuovo articolo 214, 8° comma, del Codice della Strada; ma, si ripete, la circolare non è equivalente alla legge e non può assicurare (per i motivi sopra esposti) quella certezza che è invece necessaria.

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Differenze tra Fermo Fiscale e Fermo Amministartivo

Esiste una differenza nei termini  tra fermo amministrativo e fermo fiscale, indicando con il primo termine quella misura disposta dalle autorità amministrative (polizia municipale) preposte a punire gravi violazioni del codice della strada; e con il secondo, invece, la misura cautelativa provvisoria a garanzia del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione e disposta dall’Agente della riscossione ex Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, articolo 86.

Per quanto attiene il fermo amministrativo, esso dispone fra l’altro che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei pubblici registri (PRA), fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo fiscale della vettura (disposto dall’agente della riscossione) non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, nella diversa ipotesi di fermo amministrativo (disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) e rientra, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.

Coloro, pertanto, che sono proprietari di un veicolo sottoposto a fermo fiscale sono obbligati al pagamento della tassa automobilistica.

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Fermo amministrativo 2019 – Come sapere se la tua auto ha un fermo amministrativo

  • Il contribuente per sapere se c’è un fermo amministrativo sull’auto da acquistare o su un veicolo di cui è proprietario, può:
    • Richiedere una visura della targa del veicolo all’ACI – fermo amministrativo ACI – PRA: il costo per la visura è di 6,00 euro e può essere richiesta anche online o presso una delegazione ACI o agenzie di pratiche auto.

Ricordiamo che il mezzo sottoposto a ganasce fiscali, può essere venduto ma permane per il nuovo acquirente l’impossibilità di circolare con quel veicolo fino a quando il debito non verrà saldato, per cui prima di procedere all’acquisto di un’auto usata, si consiglia di fare molto attenzione e richiedere una visura sulla targa.

  • Per quanto riguarda invece il pagamento del bollo auto e l’assicurazione dell’auto o moto con fermo amministrativo, vi è l’impossibilità di pagare il bollo auto fin quando non viene cancellato il fermo, nel frattempo è meglio dichiarare la perdita di possesso del veicolo, seguendo le indicazioni regionali di riscossione del bollo auto 2019.
  • In merito all’assicurazione, se il veicolo oggetto di fermo amministrativo non è parcheggiato su strada ma in box o garage privati al chiuso, è possibile non assicurarlo, se invece è su strada, è bene sapere che qualora coinvolto in un sinistro stradale, la compagnia di assicurazione non risarcirebbe il danno, in quanto il veicolo non sarebbe dovuto circolare.

 

Cancellazione del fermo amministrativo auto: costi 2019

Per procedere alla cancellazione del fermo amministrativo ex Equitalia, il contribuente deve pagare il debito iscritto a ruolo, farsi rilasciare dall’Agente di riscossione, la certificazione attestante il pagamento del debito e recarsi al PRA.

 

Al PRA devono essere forniti i dati del veicolo, l’importo del credito ed il Certificato di proprietà del veicolo oggetto di provvedimento cautelare ed esecutivo e per il quale si richiede la cancellazione del fermo amministrativo, il cui costo è pari a 32 euro imposta di bollo.

 

In alternativa al CdP, il proprietario del veicolo può utilizzare anche il modello NP-3, ma in questo caso il costo aumenta a 48 euro.

Fermo amministrativo auto costi cancellazione
con certficato d proprietà veicolo 32 euro di imposta di bollo
con modello NP-3 48 euro
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Fermo amministrativo 2019 – Come Funziona

Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.

Superato detto periodo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.

Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo auto ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo su un veicolo a motore di proprietà del debitore.

Affinché l’Agenzia delle Entrate Riscossione possa iscrivere un fermo amministrativo, occorre però che il debito superi le 800 euro, e nello specifico:

Fermo amministrativo per debiti superiori a:
su 1 solo veicolo 800-2000 euro
su max 10 veicoli 2.000 -10.000 euro
su intero parco auto oltre 10.000 euro

 

Riassumendo:

  • Debiti tra 800 e 2.000 euro: fermo amministrativo su un solo veicolo;
  • Debiti tra i 2.000 e 10.000 euro: fermo su massimo 10 veicoli;
  • Debiti oltre i 10.000 euro: Equitalia può sottoporre a fermo l’intero parco veicoli del debitore.

Inoltre per i debiti sotto i 1.000 euro, devono essere obbligatoriamente inviati 2 solleciti di pagamento, il primo dopo almeno 120 giorni dalla comunicazione di preavviso.

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Fermo Amministrativo 2019 – Cos’è

Il fermo amministrativo auto 2019 è un procedimento formale attraverso il quale, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, attiva specifiche procedure a garanzia del credito degli Enti impositori.

Per cui se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla notifica una cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, invia al debitore una comunicazione attestante l’attivazione di procedure cautelari ed esecutive per recuperare le somme ancora dovute.

Se il debito è minore di 1000 euro, tali procedure non iniziano prima di 120 giorni dall’invio per posta ordinaria, della prima comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Vediamo quindi cos’è e come funziona il fermo amministrativo 2019 dell’auto o della moto, come e dove verificare se c’è il fermo sull’auto, cosa fare dopo aver ricevuto la comunicazione con il preavviso di fermo amministrativo auto, come cancellare e far revocare il provvedimento cautelare ed esecutivo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione e al PRA e come comportarsi con il bollo e l’assicurazione.

Fermo amministrativo cos’è?

Che cos’è il fermo amministrativo dell’auto o della moto? Il fermo amministrativo è un procedimento cautelare e poi esecutivo, che l’Agenzia delle Entrate-di Riscossione, può attivare nel caso in cui il contribuente a cui è stata notificata una cartella esattoriale, non paghi l’importo del debito entro 60 giorni.

Ma esattamente cos’è il fermo amministrativo auto e moto? E’ un atto formale attraverso il quale Equitalia, o altro agente della riscossione, dispone il blocco dei veicoli a motore intestati al debitore.

Cosa significa avere un veicolo con fermo amministrativo? Che il veicolo a motore, per cui automobili, moto, scooter, macchine agricole, pullman ecc, oggetto di garanzia del credito per gli Enti impositori, viene bloccato temporaneamente tramite un atto ufficiale.

  • Per cui se il debitore subisce un fermo amministrativo sulla sua auto per una cartella di pagamento non pagata fino a quando non estinguerà il debito, il veicolo non potrà circolare su strada, non potrà essere radiato dal PRA esportato all’estero o demolito, ma potrà essere venduto anche se il nuovo acquirente non potrà comunque farlo circolare o demolire.
  • Coloro i quali verranno trovati a non rispettare le suindicate limitazioni, incorreranno inoltre, in una sanzione amministrativa che varia tra 1.988 e 7.953 euro, oltre ovviamente al sequestro del veicolo.
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Novità 2019 nel Fermo Amministrativo

Importanti cambiamenti sul fronte delle sanzioni sui veicoli e sul fermo amministrativo con il Decreto Sicurezza. Tutte le principali novità sono state incluse in una recente circolare diffusa dal Ministero dell’Interno, nella quale sono raccolte le principali indicazioni operative e applicative in materia. La circolare ha infatti come oggetto il seguente. “Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis del Codice della Strada. Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”. Il DL 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza) ha infatti riscritto le norme relative agli articoli sopraccitati, e più precisamente:

  • Misura cautelare del sequestro amministrativo;
  • Sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo;
  • Nuove disposizioni per semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo.

Puoi contattarci al 3270433320 o via email info@autofermoamministrativo.it o direttamente dal sito. Risponderemo a tutte le tue domande o ai dubbi che potresti avere sull’argomento, permettendoti di vendere auto e moto con fermo amministrativo, in poco tempo ed in tutta sicurezza.

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