Fermo Amministrativo: Codice della Strada

Fermo amministrativo e Codice della Strada
Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
“Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

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    Fermo Amministrativo: che cosa è

    Può invece essere venduto e anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
    I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 776 euro e 3.111 euro e subiranno anche la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.
    Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.

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      Fermo Amministrativo: Codice della Strada, come funziona

      Fermo amministrativo e Codice della Strada
      Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
      In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
      “Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
      Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

      Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
      Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
      • non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
      • non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
      • deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.

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        Fermo Amministrativo: Codice della Strada, come funziona, che cosa è

        Fermo amministrativo e Codice della Strada
        Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
        In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
        “Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
        Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

        Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
        Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
        • non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
        • non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
        • deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.

        Può invece essere venduto e anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
        I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 776 euro e 3.111 euro e subiranno anche la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.
        Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.

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        Fermo amministrativo e Codice della Strada

        Fermo amministrativo e Codice della Strada
        Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
        In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
        “Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
        Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

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        Cosa fare dopo un preavviso di fermo amministrativo?

        La modalità principale per evitare un fermo è saldare il debito verso l’ente o la P.A., se davvero è dovuto. Del debito può essere chiesta la rateizzazione e tale richiesta blocca anche ogni azione esecutiva non ancora intrapresa, purché poi il piano di pagamento venga rispettato. Se invece il fermo già esiste basta eseguire tempestivamente il pagamento della prima rata: fatto questo è possibile fare istanza ad Equitalia (o ad altro agente per la riscossione) per avere la sospensione del fermo. L’agente rilascerà la dichiarazione con cui acconsente a questa sospensione e tale documento potrà essere prodotto al PRA, per venire annotato in riferimento al veicolo.
        Se il bene oggetto del preavviso di fermo è un bene strumentale, si può fare istanza per ottenere l’annullamento, allegando la documentazione necessaria a dimostrare che proprio di bene strumentale si tratta. Ugualmente si può richiedere l’annullamento di preavviso di fermo o la cancellazione di fermo già iscritto se il bene che ne è oggetto è destinato all’uso da parte di persona disabile.
        In caso di contestazione del debito o di contestazioni relative alla cartella esattoriale è possibile richiedere la sospensione della riscossione all’agente della riscossione, che la inoltrerà direttamente all’ente creditore. La domanda dovrà essere accompagna da documentazione utile a verificare l’eventuale sospensione. Nel caso in cui il fermo sia stato iscritto erroneamente si potrà richiedere al concessionario di rivolgersi al PRA per ottenere la cancellazione gratuita dell’iscrizione.

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        Come funziona il fermo amministrativo?

        Trattandosi di recupero crediti per enti e P.A., il fermo amministrativo viene normalmente eseguito e comunicato dall’agente della riscossione (fino ad oggi Equitalia), il quale notifica al cittadino una cartella esattoriale con riepilogo di quanto dovuto all’ente creditore. Se nei 60 giorni successivi alla notifica (che si contano di calendario, festivi inclusi) il debitore non ha pagato, o non ha ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito, l’agente riscossore può attivare le procedure di recupero forzoso.
        Attenzione però: Equitalia, per i debiti fino a 1.000 euro, non procede ad esecuzioni se non è stata inviata, con posta ordinaria, una comunicazione di riepilogo del debito e se da questo invio non sono trascorsi 120 giorni. In ogni caso, l’esecuzione del fermo amministrativo, con iscrizione del provvedimento al PRA, deve tassativamente essere preceduta dalla notifica al debitore del relativo preavviso, che deve contenere le seguenti informazioni:
        • tipo di debito, in modo da far comprendere al debitore quale sia la sua origine;
        • importo dovuto;
        • anno di riferimento del debito;
        • numero identificativo della cartella esattoriale e data della notifica.
        Dal ricevimento del preavviso decorrono ulteriori 30 giorni per il saldare, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo verrà iscritto. Attenzione: il preavviso è atto necessario, in mancanza del quale il successivo fermo può essere contestato.

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        Che cos’è un fermo amministrativo?

        Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
        Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
        • non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
        • non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
        • deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.
        Può invece essere venduto e anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
        I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 776 euro e 3.111 euro e subiranno anche la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.
        Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.

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        Fermo amministrativo auto: l’assicurazione risarcisce il danno?

        Fermo amministrativo auto: l’assicurazione risarcisce il danno?
        Le compagnie assicurative lasciano all’assicurato l’onere di attestare che il veicolo è idoneo alla circolazione. In caso di sinistro cosa succede? In linea di massima, la compagnia assicurativa potrà legittimamente rifiutarsi di pagare i danni causati dalla circolazione di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, ipotesi che spesso viene prevista direttamente nel contratto.
        Una possibile eccezione è data dal caso che la macchina che ha causato l’incidente circolasse contro la volontà del proprietario (quindi in caso di furto), a condizione che fosse correttamente custodita.
        Fermo amministrativo su veicoli cointestati
        E se l’auto è intestata a più persone, di cui soltanto una è debitrice verso pubbliche amministrazioni o enti, che succede? È comunque possibile il fermo del mezzo?
        La questione non è chiarita dalla legge, ma è stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha per il momento dato risposta negativa. Il fermo amministrativo non può quindi essere legittimamente iscritto su un’auto (o altro mezzo) che appartenga a più persone e di cui una sola sia debitrice. Questo ovviamente per tutelare la persona totalmente estranea all’inadempimento.
        Il pensiero comune è che sia sufficiente intestare l’auto a due persone per evitare in modo semplice il fermo amministrativo, ma è davvero così?
        Questa cosa è valida se la cointestazione avviene da subito: infatti nel caso in cui si trattasse di una donazione, l’atto potrebbe essere revocabile (entro 5 anni). Ciò è quello che prevede il Codice Civile, consentendo una revocatoria degli atti a titolo gratuito se questi effettuano un depauperamento dei beni di un debitore.
        Fermo amministrativo: come si fa ricorso?
        Hai verificato che ci sono presupposti per contestare il provvedimento di fermo amministrativo: a chi devi presentare l’impugnazione? Si tratta di un problema a lungo discusso, su cui la Cassazione ha fatto chiarezza, fondando la distinzione sul tipo di debito che motiva il fermo amministrativo. Infatti:
        • se il fermo è dovuto a mancato pagamento di oneri fiscali (tasse, sanzioni per il mancato pagamento di tasse, ecc.) la competenza è delle Commissioni Tributarie Provinciali;
        • se il fermo è dovuto a mancato pagamento di contributi e sanzioni diverse la competenza è del giudice ordinario (quindi Giudice di Pace in caso di valore modesto e di questioni relative alle violazioni al codice della strada, Tribunale per valore più elevato e in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali).

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        Cosa si intende con FERMO AMMINISTRATIVO di UN VEICOLO

        Il fermo amministrativo (atto definito dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973) è una sanzione accessoria prevista dal codice della strada (articoli 213, 214 Nuovo Codice della strada) per determinate violazioni in aggiunta alla pena pecuniaria, e ha effetti sullo status giuridico del bene che risulta non più autorizzato alla circolazione.
        In caso si venisse sorpresi a condurre un veicolo posto sotto fermo amministrativo si incorrerebbe in una ammenda fino a 2.628,15 euro e alla confisca immediata del mezzo.
        Inoltre con il DPR 602 del 1973 è stato introdotto come forma di riscossione coattiva, qualora non fosse possibile il pignoramento da parte dell’ente creditore. Successivamente con l’articolo 3 della legge n.248 del dicembre 2005 è stato reso l’atto preliminare per l’espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione dei tributi, le cosiddette ganasce fiscali.
        Il provvedimento è stato reso esecutivo dalla legge finanziaria per il 2006.
        In base a questa norma, Equitalia, il concessionario della riscossione (per conto dell’agenzia delle entrate, dell’Inps, dell’Inail, del Comune, della Camera di commercio, etc.) in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica, procede ad inviare un preavviso di 20 giorni al contribuente moroso, con il quale lo si avverte che in caso di mancato pagamento l’autovettura (o qualsiasi altro bene registrato) indicata nel provvedimento di fermo non potrà più circolare, pena sanzioni e mancata validità dell’assicurazione RCA.

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